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[IT] La Web Tax italiana

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[IT] La Web Tax italiana
[IT] La Web Tax italianaCredit: Unplash/The New York Public Library | All rights reserved

Il 13 dicembre 2018 il Parlamento europeo, riunito in plenaria, aveva votato ed approvato due relazioni, che chiedevano all’Europa di introdurre un sistema comune di tassazione per i servizi digitali.

Il Parlamento europeo aveva in sostanza suggerito alcune modifiche alle proposte già avanzate a marzo 2018 dalla Commissione europea, aggiungendo all’elenco dei servizi che possono essere considerati entrate fiscali la fornitura di “contenuti su un’interfaccia digitale come video, audio, giochi o testi”, indipendentemente dal fatto che tali contenuti fossero di proprietà della società fornitrice o che questa ne avesse acquisito i diritti di distribuzione e riducendo la soglia minima al di sopra della quale i redditi di una società sono soggetti a tassazione (qualsiasi società che all’interno dell’UE generi entrate superiori a 40 milioni di euro durante l’esercizio finanziario, mentre nella proposta della Commissione europea l’importo era di 50 milioni di euro).

Veniva invece mantenuta l’aliquota del 3%, sempre proposta dalla Commissione, con la prospettiva di passare al 5%, dopo due anni dall’entrata in vigore delle nuove regole. L’obiettivo era quello di colmare il divario tra la tassazione dei ricavi digitali e quella dei ricavi tradizionali, laddove, in media, le imprese digitali sono soggette a un’aliquota fiscale effettiva pari solo al 9,5 %, rispetto al 23,2 % per i modelli d’impresa tradizionali.

Soltanto determinate entità dovrebbero comunque essere considerate soggetti passivi, dovendosi, nelle proposte richiamate, considerare soggetti passivi le entità che soddisfano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

  • l’importo totale dei ricavi a livello mondiale, dichiarati dall’entità per l’ultimo esercizio finanziario completo per il quale è disponibile un bilancio consolidato, supera 750.000.000 € ;
  • e l’importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall’entità nell’Unione durante tale esercizio finanziario supera 40.000.000 € .

La strada della tassazione di tali tipi di attività sta comunque per essere intrapresa, o è già stata intrapresa, singolarmente, da vari Paesi. Con la Digital service tax inglese, per esempio, si mira ad intercettare i proventi derivanti da operazioni tramite piattaforme telematiche e social network, big data, online marketplace etc.

La Digital service tax inglese è quindi specificamente mirata su determinate “digital business activities”, i cui proventi ammontino, globalmente, a più di 500 milioni di sterline all’anno, di cui almeno 25 milioni derivino da transazioni connesse alla partecipazione di un cittadino residente sul territorio britannico e con soglia di esenzione fino ai primi 25 milioni di sterline.

Anche la Francia ha predisposto una sua web tax. Il tributo è stato già denominato “GAFA tax” (dalle iniziali di Google, Apple, Facebook e Amazon) e il Ministro delle Finanze francese ha riferito di puntare a far entrare nelle casse dello Stato almeno 500 milioni di euro l’anno. Anche in questo caso saranno i ricavi generati dalla pubblicità, dalle piattaforme e dalla vendita di dati personali.

E l’Italia?

L’Italia, a dire il vero, era stata la prima a muoversi su tale terreno, approvando già, nel corso della Legge di Bilancio 2018, una sua web tax, che però è poi rimasta solo sulla carta per mancanza dei decreti attuativi. Con la Legge di Bilancio 2019 è stata poi avanzata una nuova soluzione (che si sarebbe dovuta concretizzare entro il 30 aprile 2019, ma che poi non ha visto la luce).

La nuova imposta sui servizi digitali si sarebbe dovuta applicare ai soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzassero congiuntamente:

a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 €;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 €.

In sostanza, senza distinzione tra società con sede in Italia o all’estero, dovevano essere tassati i ricavi derivanti sia dai servizi e dai beni venduti dalle piattaforme e sia dal trasferimento ad altri soggetti dei cosiddetti big data.

La nuova imposta prevedeva un’aliquota al 3% e si conformava alla linea comunitaria. La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha infine ulteriormente modificato l’Imposta sui servizi digitali. Rispetto alla versione precedente, con la nuova disposizione vengono precisati alcuni servizi digitali non soggetti a tassazione, vengono meglio individuate alcune caratteristiche relative alla realizzazione della fattispecie impositiva e dei ricavi soggetti a tassazione, e vengono introdotti nuovi obblighi contabili.

E pochi sanno forse che la stessa web tax è già entrata in vigore dal 01/01/2020 (anche se ancora si attendono i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con i quali verranno definite le modalità applicative). La stessa web tax nazionale sarà però abolita al momento in cui entreranno in vigore eventuali accordi in sede internazionale in materia di tassazione dell’economia digitale.

L’imposta va quindi a colpire i ricavi ottenuti tramite la prestazione di specifici servizi resi tramite interfaccia digitale, e precisamente:

  • la veicolazione di pubblicità mirata agli utenti dell’interfaccia;
  • la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consenta agli utenti di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
  • la trasmissione di dati raccolti da utenti, generatisi tramite l’utilizzo dell’interfaccia digitale.

L’imposta si applicherà allorché l’utente di un servizio tassabile venga localizzato – attraverso l’indirizzo IP o altro sistema di geolocalizzazione –  nel territorio dello Stato.

In conclusione, alcune, brevi, riflessioni.

La web tax italiana, per come elaborata nella Legge di Bilancio 2018, appariva molto più vicina ad un concetto di accise che di imposte dirette.

Tale soluzione, però, avrebbe potuto determinare uno svantaggio competitivo proprio per le imprese residenti, laddove i ricavi delle imprese digitali residenti sarebbero stati sottoposti non solo al nuovo tributo, ma anche alle altre imposte, dirette e indirette, mentre le multinazionali non residenti, grazie al nuovo tributo avrebbero potuto assolvere definitivamente agli obblighi tributari in Italia, continuando a godere delle ridotte aliquote di imposta dei Paesi a fiscalità privilegiata.

La struttura della web tax della Legge di Bilancio 2018 era peraltro il risultato di un percorso legislativo particolarmente tormentato, che aveva visto la prima versione presentata in Senato poi sostanzialmente modificata nel suo passaggio alla Camera, laddove il passaggio alla Camera aveva cancellato anche il credito d’imposta per le imprese residenti, pensato in un primo momento proprio per evitare che queste si trovassero a pagare le imposte per due volte sulla stessa transazione.

La norma aveva tolto, inoltre, anche il riferimento all’individuazione della stabile organizzazione che si occupasse di estrazione di risorse di qualsiasi natura, perdendo così un’importante opportunità per allargare il campo della tassazione economia digitale anche al tema dei big data.

La web tax, di cui alla Legge di Bilancio 2019, cercava allora di definire meglio il perimetro oggettivo di applicazione dell’imposta, prendendo anche spunto dalla citata proposta di Digital service tax inglese e comunitaria e cercando di valorizzare anche lo sfruttamento dei big data.

Ma anche questa scontava (e sconta) vari limiti tecnici/giuridici, non differenziando, ad esempio, il carico dell’imposta sulle aziende in perdita o con un margine operativo ridotto, almeno con funzione di clausola eccezionale, come accade invece nel sistema inglese.

Anche l’ultima versione di web tax, si ribadisce, già vigente, tranne pochi aggiustamenti, non ha comunque cambiato l’impostazione sostanziale dell’imposizione. Ma se fosse possibile pensare invece ad una nuova impostazione, quale potrebbe essere una proposta da avanzare oggi?
Invece che introdurre un’imposta sul fatturato si potrebbe, per esempio, concentrarsi sull’agevolare l’accertamento della stabile organizzazione occulta, facendo pagare alle imprese del web tutte le imposte dirette e indirette (anche l’Iva, comunque dovuta), come tutte le altre imprese italiane.

E se proprio si volesse introdurre una misura “nuova” (comunque integrativa e non sostituiva delle imposte dovute a seguito dell’individuazione della stabile organizzazione), si potrebbe semmai pensare ad una tassazione sul valore dei big data, che queste multinazionali “carpiscono” gratis dal mercato italiano.

Il problema è, infatti, il seguente: quanti soldi sono capaci di generare queste informazioni, chi ne trae beneficio e dove paga le tasse per questo beneficio (se le paga)? La monetizzazione dei dati, ossia la generazione di nuovi ricavi attraverso la vendita o lo scambio di dati in possesso di un’azienda, può essere del resto sia diretta che indiretta.

Con la prima si identifica la valorizzazione del dato grezzo, così come viene raccolto, senza ulteriori elaborazioni. Con la seconda (indiretta) entrano invece in gioco le tecnologie di big data analytics e quello che si vende è un servizio: al dato, cioè, viene associata la capacità di interpretazione dei dati.

E di tutta questa realtà cosa intercetta il Fisco…? Praticamente niente.

Giovambattista Palumbo è direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes è attualmente componente del Gabinetto del Ministro dell’Economia e Finanze Gualtieri, ha fatto parte della Segreteria tecnica del Ministro Tria ed è stato Dirigente nel Gabinetto del Ministro Padoan. Già Capo Team Legale dell’Agenzia delle Entrate è abilitato alla professione di Avvocato, ed è stato legal expert della Commissione Europea in Kosovo e in Serbia. Docente presso la Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza, è anche autore di numerose monografie con varie case editrici, oltre che di articoli su Quotidiani (Italia Oggi e il Messaggero) e Riviste specializzate in ambito tributario.

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